Indebiti e responsabilità degli esercenti la professione sanitaria.

1.Rettifica delle prestazioni di invalidità in caso di errori e recupero degli indebiti.

L’articolo 10, comma 2, della legge n. 122/2010 ha previsto che “alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità, nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall’INPS si applicano, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, le disposizioni dell’articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e dell’articolo 55, comma 5 della legge 9 marzo 1989, n. 88”.

Con tale norma l’istituto della rettifica, previsto per le prestazioni INAIL, è stato esteso all’invalidità civile e all’invalidità a carattere previdenziale, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale.

L’INPS è intervenuto sulla materia con la Circolare n. 126 del 24 settembre 2010.

In particolare, l’articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, stabilisce che le prestazioni a qualunque titolo erogate possono essere rettificate in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle stesse, entro 10 anni dalla data di comunicazione del provvedimento errato.

Nel caso sussistano dolo o colpa grave dell’interessato, accertati giudizialmente, il limite dei 10 anni non si applica.

In caso di mutamento della diagnosi e della valutazione, successivamente alla erogazione delle prestazioni, l’errore deve essere accertato utilizzando i criteri, i metodi e gli strumenti di indagine esistenti all’atto del provvedimento adottato.

Tale principio non si applica nei casi di dolo o colpa grave degli interessati, accertati giudiziariamente.

L’articolo 10 citato richiama anche l’articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88 che prevede che qualora risultino riscosse prestazioni non dovute, non si dà luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo la sussistenza del dolo dell’interessato.

2.Responsabilità degli esercenti la professione sanitaria.

Il terzo comma dell’articolo 10 della legge n. 122/2010, ha previsto che, fermo quanto dettato dal codice penale, agli esercenti la professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, successivamente revocati per insussistenza dei requisiti sanitari, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da 400 a 1.600 euro, come previsto dall’articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001.

Nei suddetti casi, il medico è tenuto a risarcire il danno patrimoniale relativo a quanto illecitamente corrisposto ai soggetti interessati nonché a risarcire il danno all’immagine provocato all’Amministrazione di appartenenza.

La legge, inoltre, prevede che la Corte dei conti provvederà ad esercitare le ulteriori azioni di responsabilità.

Al medico resosi responsabile di falsa attestazione di uno stato di malattia o handicap, si applica la sanzione disciplinare della radiazione dall’Albo e, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione secondo il disposto del già citato articolo 55 del decreto legislativo n. 165/2001.


 

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101)(GU n.125 del 31-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 114 )

note:Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).

……omissis……

Art. 10

Riduzione della spesa in materia di invalidita'

……omissis……

2. Alle prestazioni di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' nonche' alle prestazioni di invalidita' a carattere previdenziale erogate dall'I.N.P.S. si applicano ((, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale,)) le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

……omissis……

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2000, n. 38

Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.(GU n.50 del 1-3-2000 )

note:Entrata in vigore del decreto: 16-3-2000

……omissis……

Art. 9

Rettifica per errore

1.Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, l'istituto assicuratore puo' esercitare la facolta' di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato. 2. In caso di mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'istituto assicuratore successivamente al riconoscimento delle prestazioni, l'errore, purche' non riconducibile a dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, assume rilevanza ai fini della rettifica solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento originario. 3. L'errore non rettificabile comporta il mantenimento delle prestazioni economiche in godimento al momento in cui l'errore stesso e' stato rilevato. 4. E' abrogato il primo periodo del comma 5 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 5. I soggetti nei cui confronti si e' proceduto a rettifica delle prestazioni sulla base della normativa precedente possono chiedere all'istituto assicuratore il riesame del provvedimento. ((5)) 6. Nei casi prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso di accoglimento la riattribuzione della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda e non da' diritto alla restituzione di somme arretrate. ((5)) 7. Nei casi non prescritti o non definiti con sentenza passata in giudicato, per la presentazione della domanda si applica, se piu' favorevole, il termine di cui al comma 6. In caso di accoglimento della domanda, la riattribuzione della prestazione avverra' con decorrenza dalla data di annullamento o di riduzione della stessa. ((5))

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AGGIORNAMENTO (5) La Corte costituzionale, con sentenza 5-10 maggio 2005, n. 191 (in G.U. 1a s.s. 18/5/2005, n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144)".

……omissis……

 

 

LEGGE 9 marzo 1989, n. 88

Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.(GU n.60 del 13-3-1989 - Suppl. Ordinario n. 17 )

……omissis……

ART. 55

(Ristrutturazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL).

1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ente pubblico erogatore di servizi, e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. 2. L'INAIL, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicita' e di imprenditorialita', adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni, realizzando una gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare che assicuri un idoneo rendimento finanziario. Alla medesima finalita' deve confermarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attivita' dell'Istituto. 3. All'articolo 1 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, e' aggiunto il seguente punto: "6) il Direttore generale". 4. Ferma restando la composizione degli organi dell'Istituto prevista dalle normative attuali, le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 20 della presente legge sono estese all'INAIL per quanto compatibili con le sue competenze istituzionali. 5. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2000, N. 38)). Nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si da' luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. Anche nel caso in cui sia stato richiesto un minor premio ed acconto di assicurazione rispetto a quello dovuto, il mancato incasso delle somme a tale titolo puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.

……omissis……

 

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101)(GU n.125 del 31-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 114 )

note:Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).

……omissis……

Art. 10

Riduzione della spesa in materia di invalidita'

……omissis……

3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' successivamente revocati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilita' penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonche' il danno all'immagine subiti dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilita'. Sono altresi' estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

……omissis……

 

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