Il consiglio di Stato, sez. IV con una ordinanza del 1° luglio 2014 ha riaperto il dibattito sulla problematica degli ausili e dei tempi aggiuntivi da concedere ai disabili al fine di garantire una loro partecipazione paritaria alle procedure concorsuali.

La problematica si inserisce nell’ambito della tutela costituzionale del diritto dei soggetti disabili ed una piena partecipazione all’esercizio di pubbliche funzioni e quindi di concorrere, in condizioni di uguaglianza, alle pubbliche selezioni ai ranghi della Pubblica Amministrazione.

Le norme che rilevano a delineare la materia sono contenute nell’articolo 20, della legge n. 104/92, nell’articolo 16 della legge n. 68/99 e, da ultimo, nell’articolo 25 della legge n, 114/2014. Innanzitutto, è stato previsto che la persona disabile “sostiene la prova di esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi necessari” avuto riguardo alla specifica disabilità.

La persona disabile deve specificare nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica l’ausilio necessario, avuto riguardo alla propria disabilità, cosi come la eventuale necessità di fruire di tempi aggiuntivi.

L’articolo 16 della legge n. 68/99 prevede altresì che nei bandi di concorso devono essere previste speciali modalità di svolgimento della prova d’esame per consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

Da ultimo la legge n. 114/2014, articolo 25, ha previsto che le persone con invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenute a partecipare alle prove preselettive eventualmente previste per i concorsi pubblici e l’abilitazione alle professioni.

Le norme in questione lasciano alle pubbliche amministrazioni un margine di discrezionalità nella valutazione dei tempi aggiuntivi e degli ausili necessari a porre il disabile in condizione di parità con altri concorrenti.

È stato però rivelato dalla giurisprudenza amministrativa che queste due forme di intervento non esauriscono l’ambito di modulazione della modalità di svolgimento delle prove concorsuali ipotizzabili per il conseguimento degli obiettivi di tutela dei disabili.

Nella individuazione di ulteriori strumenti sia il legislatore che la pubblica amministrazione possono stabilire deroghe a favore dei disabili a condizione che siano ragionevoli rispetto al principio della competizione pubblica e di meritevolezza.

In tale ottica risulta certamente ragionevole l’esclusione dei disabili con invalidità superiore all’80%  dall’espletamento delle prove preselettive.

Il contemperamento tra l’esigenza di garantire la partecipazione del disabile in condizione di parità con gli altri concorrenti trova oggi giustificazione in uno dei principi alla base della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità che ha fissato in via generale l’obbligo dell’“accomodamento ragionevole”, applicabile anche alle forme di organizzazione delle procedure selettive, che vanno adeguate alle esigenze ragionevoli manifestate dal disabile.