PRESTAZIONI INVALIDITÀ CIVILE, CECITÀ E SORDITÀ. NON COMPUTABILITÀ DEL REDDITO DELLA CASA DI ABITAZIONE.

 

Si comunica alle SS.LL. che l’INPS, con circolare n. 74 del 21 aprile 2017 – richiamando un oramai consolidato orientamento della Cassazione – ha chiarito che dal  1 gennaio 2017 il reddito della casa di abitazione è escluso dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità.

In tal senso sono state date le direttive alle sedi periferiche dell’Istituto.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

     Prof. Nazaro PAGANO