Con la presente si riassume la circolare inps n° 127 del 8 luglio 2016 inerente la proroga relativa alla validità dei verbali di visite di revisione.

 Con la circolare n. 127/2016 l’INPS è intervenuto a chiarire quanto già disciplinato dall’art. 25 comma 6 bis D.L. 24.06.2014 n. 90 conv. in L. n. 114 dell’11.08.2014, in merito alla proroga degli effetti del verbale, rivedibile, oltre il termine di  scadenza apposto; nonché ha precisato quanto previsto dal comma 4 lett. a) del medesimo art. 25, che ha dimezzato i termini del rilascio della certificazione provvisoria, da 90 a 45 giorni.

Le norme in oggetto riguardano la gestione dei benefici spettanti ai lavoratori dipendenti, sia in caso di disabilità grave degli stessi, sia in qualità di soggetti che prestano assistenza ai disabili gravi.

L’art. 25 comma 6 bis d.l. 90/2014 dispone che “Nelle more della effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia presente la rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita … è di competenza dell’INPS”.

L’INPS ha chiarito che, per continuare a fruire dei permessi ex art. 33 commi 3 e 6 della L. 104/92, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile ed il completamento dell’iter sanitario di revisione, non è necessario presentare una nuova domanda.

La nuova domanda va invece comunque presentata per

  • Prolungamento del congedo parentale ex art. 33 co. 1 d. lgs. 26.03.2001 n. 151;
  • Riposi orari, alternativi al congedo parentale;
  • Congedo straordinario ex art. 42, co.5 d. lgs 151/2001
  • Se il lavoratore presti attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello indicato nella domanda a suo tempo presentata.

Nel caso l’esito del verbale sia di conferma, ciò verrà dall’INPS comunicato agli interessai (datore di lavoro, lavoratore, disabile), senza ulteriori incombenti, fatto salvo quanto già precisato per coloro che comunque una nuova domanda dovranno presentarla.

Nel caso l’esito sia di mancata conferma, la decorrenza sarà dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale.

Nel caso di assenza a visita, espletati i controlli sul buon esito della comunicazione postale, l’INPS informerà con raccomandata A.R. il disabile che:

  • se non giustificherà entro 60 giorni l’assenza a visita o, nel caso in cui la giustificazione non sarà ritenuta adeguata, si procederà alla eliminazione della posizione amministrativa del disabile;
  • se le motivazioni verranno valutate come adeguate, si procederà ad una seconda convocazione. Il disabile che non si presenti a tale seconda convocazione subirà la cessazione degli effetti dell’autorizzazione a far data dall’assenza alla prima visita di revisione.

Coloro i quali sono tenuti a presentare una nuova domanda di autorizzazione (vedi sopra), nel caso di mancata conferma dei benefici saranno tenuti alla restituzione delle prestazioni dalla data di definizione del nuovo verbale.

I lavoratori per i quali l’INPS provvede al pagamento diretto dei benefici (es. lavoratori agricoli, lavoratori dello spettacolo con contratto a termine), possono usufruire dei benefici nelle more dell’iter sanitario, solo a seguito di presentazione della domanda.

Il cittadino che ha richiesto l’accertamento dello stato di disabilità in situazione di gravità da almeno 45 giorni (invece dei vecchi 90 giorni), può richiedere un accertamento in via provvisoria al medico specialista della patologia denunciata, competente presso la ASL del disabile, che sarà efficace fino all’accertamento definitivo della Commissione. Salvo l’impegno alla restituzione delle prestazioni nel caso a conclusione del procedimento queste risultassero indebite.