Si tratta di un passo decisivo per la riorganizzazione dei numerosissimi organismi che promuovono attività solidaristiche e sociali e che dovranno costituire il punto di riferimento per la riforma del welfare del nostro Paese. Di seguito i punti fondamentali della delega che dovrà essere attuata mediante decreti legislativi emanati dal Governo, entro un anno dall’entrata in vigore.
Nozioni di Terzo settore e contenuti della riforma
Secondo l’articolo 1 della legge delega “per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti ed atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità”.
Sono escluse dal Terzo settore e dalla normativa di riferimento le formazioni ed associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali e di rappresentanza delle categorie economiche. La riorganizzazione del Terzo settore dovrà avvenire attraverso la revisione della disciplina del titolo secondo del libro primo del codice civile nonché attraverso la revisione organica della disciplina speciale attualmente vigente in materia di volontariato, onlus, associazione di promozione sociale.
In particolare il Governo dovrà rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, prevedere obblighi di trasparenza ed informazione attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente; disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, nonché il diritto degli associati a partecipare alla gestione degli organismi.
Il Governo, nella definizione delle forme e modalità di organizzazione e controllo degli enti, dovrà attuare i principi di democraticità, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati nonché quelli di efficacia, efficienza, trasparenza, correttezza ed economicità della gestione.
Dovrà altresì introdurre norme per la registrazione degli enti in un registro unico nella disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Impresa sociale
La legge delega contiene numerose disposizioni sull’impresa sociale qualificata come “impresa privata con finalità di interesse generale, avente come proprio obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi conseguiti mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali e che adotta modalità di gestione respnsabili, trasparenti e che favoriscono il più ampio coivolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività”.
Le forme giuridiche per l’esercizio dell’attività di impresa sociale sono libere ed i decreti delegati dovranno prevedere forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili, da assoggettare a condizione e limiti massimi, differenziabili anche in base alla forma giuridica adottata dall’impresa, ferma la necessità di assicurare in ogni caso la prevalente destinazione degli utili al conseguimento degli obiettivi sociali.
Servizio civile universale
Le disposizione approvate prevedono la istituzione di un servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli artt. 52, primo comma e 11 della Costituzione, alla difesa dei valori fondativi della Patria, attraverso la realizzazione di esperienza di cittadinanza attiva, di solidarietà ed inclusione sociale. Il Governo è chiamato ad individuare meccanismi di programmazione, di norma triennali, dei contingenti di giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, che possono essere ammessi al servizio civile universale tramite bando pubblico o selezioni.
Allo stesso modo dovrà essere definito lo status dei giovani ammessi al servizio civile così come dovranno disciplinate le modalità di accreditamento degli enti.
Il servizio civile prestato dovrà essere valutato, sulla base delle competenze acquisite, anche in funzione dell’utilizzo, per i giovani che lo hanno espletato, nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.
Consiglio nazionale del Terzo settore e Fondazione Italia sociale
È stata prevista la istituzione della “Fondazione Italia sociale” con lo scopo di sostenere, mediante l’apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte degli enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzzione di beni e servizi ad alto impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori ed ai soggetti maggiormente svantaggiati. La Fondazione è chiamata a svolgere una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell’intervento pubblico ed è assoggettata alle norme del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli utili.
Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione utilizza strumenti e modalità che consentono alla stessa di finanziare la propria attività attraverso la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante ricorso ad iniziative donative per fini sociali e campagne di crowfunding. Anche in partenariato con terzi promuove la diffusione di modelli di welfare integrativi rispetto a quelli assicurati dall’intervento pubblico e allo sviluppo del medio credito o di altri strumenti di finanza sociale. È prevista la costituzione di un Consiglio Nazionale del Terzo settore con funzioni di coordinamento e consultazione degli enti a livello nazionale.