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Diritto di voto

La partecipazione alla vita politica e pubblica, affermata in modo solenne dalla Costituzione  quale diritto fondamentale del Cittadino, ha trovato una sua esplicitazione per quanto attiene i soggetti disabili nell’art. 29 della Convezione ONU sui diritti civili delle persone con disabilità.

La necessità di assicurare ai disabili la effettiva partecipazione al voto e alla vita politica, di promuovere procedure e strutture che ne facilitino l’esercizio costituiscono imperativi  per gli Stati sottoscrittori.

Il Parlamento italiano con legge 7 maggio 2009, n. 46 ha previsto che:

  1. gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovano con condizione di dipendere continuamente da apparecchiature elettroniche, sono ammessi al voto nelle predette dimore;
  2. a tal fine gli elettori devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, una specifica richiesta al Sindaco del Comune in cui risiedono, con allegato un certificato medico ASL, che provvede di conseguenza;
  3. il voto viene raccolto, durante lo svolgimento generale delle operazioni elettorali, dal Presidente del seggio con l’assistenza di uno scrutatore;
  4. le disposizioni della legge n. 46/2009 si applicano ad ogni tipologia di elezione sia politica che amministrativa.


 

LA CONVENZIONE O.N.U. SUL DIRITTO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ

Articolo 29

Partecipazione alla vita politica e pubblica Gli Stati Parti devono garantire alle persone con disabilità diritti politici e l’opportunità di goderne su base di eguaglianza con gli altri, e si impegnano a:

a) Assicurare che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di eguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti scelti liberamente, compreso il diritto e l’opportunità per le persone con disabilità di votare ed essere eletti, tra l’altro :

(i) Assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali della votazione siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;

 (ii) Proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto in elezioni e in referendum pubblici senza intimidazioni, e di candidarsi alle elezioni, di ricoprire effettivamente i pubblici uffici e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando il ricorso a nuove tecnologie ed ad ausilii appropriati;

 (iii) Garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, autorizzandoli a farsi assistere da parte di una persona a loro scelta per votare.

 b) Promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla condotta degli affari pubblici, senza discriminazione e su base di eguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione agli affari pubblici, includendo:

 (i) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative legate alla vita pubblica e politica del Paese e alle attività e all’amministrazione dei partiti politici; 21

 (ii) la formazione di organizzazioni di persone con disabilità e l’adesione alle stesse al fine di rappresentare le persone con disabilità a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.

LEGGE 7 maggio 2009, n. 46

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermita' che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. (09G0054)(GU n.105 del 8-5-2009 )

note:Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2009

Art. 1.

1.All'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli elettori affetti da gravissime infermita', tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermita' che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti: a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volonta' di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa; b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermita' di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»; c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilita', nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermita' di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi»; d) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettera b),»; e) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, puo', con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori»; f) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Voto domiciliare per elettori affetti da infermita' che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione».

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, e' sostituito dal seguente: «Art. 2. - 1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori e' aumentato a quattro.».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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